Decreto legislativo 66/2010
Art. 1795 — Retribuzione degli ufficiali in ferma prefissata
Art. 1795. Retribuzione degli ufficiali in ferma prefissata 1. Ai sottotenenti e ai tenenti e gradi corrispondenti in ferma prefissata e in rafferma e' attribuito uno stipendio rispettivamente pari all'80,74 per cento e all'88,55 per cento dello stipendio parametrale dei pari grado in servizio permanente.
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