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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1790 — Premio di congedamento

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Art. 1790. Premio di congedamento 1. Ai graduati e ai militari di truppa in ferma di leva prolungata e' corrisposto un premio di congedamento pari a due volte l'ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato, se gli stessi non sono transitati in servizio permanente effettivo.

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