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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1783 — Computo del servizio anteriormente prestato

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Art. 1783. Computo del servizio anteriormente prestato 1. Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a ufficiale, sottufficiale e graduato in servizio permanente, e' computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio, in base all'anzianita' di servizio; agli stessi effetti, sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari, in favore degli ufficiali per la nomina dei quali e' richiesta una laurea o titolo equipollente.

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