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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1781 — Computo dell'anzianita' di grado

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1781parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1781. Computo dell'anzianita' di grado 1. L'anzianita' di grado e' quella risultante dal decreto di nomina o di promozione, secondo quanto disposto dall'articolo 856. 2. Per i militari transitati di ruolo, l'anzianita' di grado e' computata, agli effetti della determinazione dello stipendio, dalla data di nomina o di promozione al grado stesso nel ruolo di provenienza, con le deduzioni di cui all'articolo 858. 3. Per i sottufficiali e i graduati in servizio permanente, l'anzianita' di grado e' computata secondo le disposizioni che regolano l'anzianita' stessa ai fini dell'avanzamento.

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