Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1777
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1777 — Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1777parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1777. Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 1. Ferma restando, in quanto compatibile, la disciplina generale in materia di trattamento economico dei dipendenti pubblici prevista dalle disposizioni vigenti, al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche' le norme del presente libro che hanno efficacia ai soli fini del trattamento economico. Nota all'art. 1777: - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1776 Art. 1778 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.