Decreto legislativo 66/2010
Art. 1775 — Servizio in tempo di guerra delle infermiere dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare or…
Art. 1775. Servizio in tempo di guerra delle infermiere dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta 1. Le ferite e le infermita' contratte per causa di servizio di guerra dalle infermiere volontarie dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, reversibile alle loro famiglie se da tali ferite, lesioni o infermita' deriva la morte. A tal fine, le infermiere volontarie sono equiparate al grado di sottotenente. Nota agli articoli 1775: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si vedano le note all'art. 1759.
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