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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1775 — Servizio in tempo di guerra delle infermiere dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare or…

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Art. 1775. Servizio in tempo di guerra delle infermiere dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta 1. Le ferite e le infermita' contratte per causa di servizio di guerra dalle infermiere volontarie dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, reversibile alle loro famiglie se da tali ferite, lesioni o infermita' deriva la morte. A tal fine, le infermiere volontarie sono equiparate al grado di sottotenente. Nota agli articoli 1775: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si vedano le note all'art. 1759.

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