Decreto legislativo 66/2010
Art. 1767 — Qualifica di pubblico ufficiale
Art. 1767. Qualifica di pubblico ufficiale 1. Gli iscritti al personale del sovrano militare Ordine di Malta, compresi i cavalieri dell'ordine, quando prestano servizio nella qualita' di appartenenti al personale stesso, sono considerati anche pubblici ufficiali.
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