Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1757
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1757 — Trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1757parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1757. Trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana 1. In tempo di pace, il personale direttivo e di assistenza del Corpo militare della Croce rossa italiana, se richiamato dal congedo a norma dell'articolo 1668, riceve il trattamento economico stabilito per le forze di completamento dall'articolo 1799. 2. Per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il trattamento economico del personale di cui al comma 1 e' equiparato a quello del personale delle Forze armate. 3. Il personale di cui al comma 1 assunto in servizio in tempo di pace negli stabilimenti o uffici dell'Associazione riceve le competenze stabilite dalla presidenza nazionale, in analogia a quanto praticato per il personale militare e delle amministrazioni statali.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1756 Art. 1758 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.