Decreto legislativo 66/2010
Art. 1757 — Trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana
Art. 1757. Trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana 1. In tempo di pace, il personale direttivo e di assistenza del Corpo militare della Croce rossa italiana, se richiamato dal congedo a norma dell'articolo 1668, riceve il trattamento economico stabilito per le forze di completamento dall'articolo 1799. 2. Per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il trattamento economico del personale di cui al comma 1 e' equiparato a quello del personale delle Forze armate. 3. Il personale di cui al comma 1 assunto in servizio in tempo di pace negli stabilimenti o uffici dell'Associazione riceve le competenze stabilite dalla presidenza nazionale, in analogia a quanto praticato per il personale militare e delle amministrazioni statali.
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