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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1744 — Tassa di iscrizione

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Art. 1744. Tassa di iscrizione 1. Per essere ammesse a ciascun corso le aspiranti devono versare una tassa d'iscrizione, stabilita dalla presidenza nazionale dell'Associazione. 2. Per il rilascio del diploma d'infermiera volontaria deve essere versata una tassa di diploma, stabilita dalla predetta presidenza. 3. Le tasse d'iscrizione al primo e al secondo anno sono conteggiate dal comitato in un capitolo speciale del suo bilancio; del capitolo e' reso conto ogni anno al comitato centrale della Croce rossa italiana. 4. Il provento delle tasse d'iscrizione costituisce un fondo speciale che la commissione d'amministrazione, su proposta del direttore dei corsi, devolve alla gestione dei corsi stessi, sia per far fronte alle spese necessarie per il loro esercizio, sia eventualmente, se si verifica un avanzo, per formare una riserva destinata a futuri bisogni. 5. Le tasse di diploma sono versate al comitato centrale della Croce rossa italiana.

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