Decreto legislativo 66/2010
Art. 1741 — Ammissione ai corsi di preparazione
Art. 1741. Ammissione ai corsi di preparazione 1. Per le ammissioni ai corsi di preparazione sono costituite apposite commissioni di amministrazione, disciplinate dall'articolo 1003 del regolamento. 2. La commissione di amministrazione dei corsi, esaminati gli atti e assunte opportune informazioni sulla condotta morale e civile dell'aspirante, accoglie o respinge la domanda. 3. Se la respinge, l'aspirante ha facolta' di ricorrere al presidente nazionale dell'Associazione, che decide in via definitiva, sentita l'ispettrice nazionale. 4. Se la domanda e' respinta, l'importo della tassa scolastica versato e' restituito all'interessata. 5. La restituzione ha luogo se l'interessata, per ragioni gravi indipendenti dalla sua volonta', non puo' frequentare oltre la meta' del primo anno dei corsi.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.