Decreto legislativo 66/2010
Art. 174 — Organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri
Art. 174. Organizzazione mobile e speciale dell'Arma dei carabinieri 1. L'organizzazione mobile e speciale comprende reparti dedicati, in via prioritaria o esclusiva, all'espletamento, nell'ambito delle competenze attribuite all'Arma dei carabinieri, di compiti particolari o che svolgono attivita' di elevata specializzazione, a integrazione, a sostegno o con il supporto dell'organizzazione territoriale. 2. L'organizzazione di cui al comma 1 si articola in: a) Comando unita' mobili e specializzate, retto da generale di corpo d'armata, che esercita funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi di divisione dipendenti; b) Comandi di divisione, retti da generale di divisione, che esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti alle dirette dipendenze.
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- D.L. 22/03 — Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (2autoritativoha disposto (con l'art. 2, comma 5) la modifica dell'art. 174-bis, comma 2-bis.
- D.L. 50/05 — Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' dellautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164), ha disposto (con l'art. 51, comma 8-bis, lettera a)) la modifica dell'art. 174, comma 2, lettera a).
- D.L. 75/06 — Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazionautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 (in G.U. 16/08/2023, n. 190), ha disposto (con l'art. 19, comma 1-ter) la modifica dell'art. 174-bis, comma 2-bis.
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