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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1736 — Qualifiche di grado superiore

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1736parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1736. Qualifiche di grado superiore 1. La qualifica di infermiera di grado superiore e' conferita a quelle infermiere volontarie che hanno dato prova di particolare capacita' e abnegazione, o che hanno prestato lodevole servizio in condizione di eccezionali difficolta' o che per dieci anni consecutivi hanno appartenuto al ruolo attivo, e hanno riportato nelle note caratteristiche la classifica di <<merito eccezionale>> o di <<ottima>>. 2. Le infermiere che sono nominate, ai sensi dell'articolo 1735, vice-ispettrici nazionali, segretaria generale dell'Ispettorato, ispettrici di centro di mobilitazione, ispettrici di comitato o vice-ispettrici, acquistano la qualifica di infermiera di grado superiore e la conservano al termine delle funzioni a cui sono state chiamate. 3. Fuori del caso previsto nel comma 2, le infermiere di grado superiore non esercitano funzioni diverse dalle altre infermiere volontarie, se non sono nominate capo-gruppo o capo-sala in base al regolamento.

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