Decreto legislativo 66/2010
Art. 1734 — Ufficio direttivo centrale
Art. 1734. Ufficio direttivo centrale 1. L'Ufficio direttivo centrale del Corpo delle infermiere volontarie, istituito presso l'ispettrice nazionale: a) collabora nell'emanazione delle disposizioni e delle direttive dell'ispettrice e ne esegue gli ordini; b) provvede per l'inquadramento, per il governo, per la disciplina e mobilitazione delle appartenenti al corpo; c) tiene aggiornati i ruoli attivo e di riserva, gli stati di servizio e le note caratteristiche delle singole infermiere. 2. L'Ufficio direttivo e' organo di collegamento con gli uffici del comitato centrale dell'Associazione, cui e' devoluta l'amministrazione del corpo e il suo impiego secondo le disposizioni delle competenti autorita' superiori. 3. L'Ufficio direttivo centrale e' diretto da una segretaria generale dell'Ispettorato. 4. Per il servizio d'ordine e d'archivio dell'ufficio vi e' adibito il numero di subalterne ritenuto necessario.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.