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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1724 — Collocamento in soprannumero

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Art. 1724. Collocamento in soprannumero 1. Gli ufficiali della Croce rossa italiana iscritti nel ruolo normale, se risultano in eccedenza rispettivamente all'organico prescritto dall'articolo 1642, sono collocati in soprannumero, lasciando vacanti altrettanti posti nel ruolo normale del grado inferiore.

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