Decreto legislativo 66/2010
Art. 1724 — Collocamento in soprannumero
Art. 1724. Collocamento in soprannumero 1. Gli ufficiali della Croce rossa italiana iscritti nel ruolo normale, se risultano in eccedenza rispettivamente all'organico prescritto dall'articolo 1642, sono collocati in soprannumero, lasciando vacanti altrettanti posti nel ruolo normale del grado inferiore.
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