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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1715 — Disposizioni speciali

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1715parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1715. Disposizioni speciali 1. Agli ufficiali dell'Associazione eventualmente prigionieri di guerra o dispersi, sono applicate, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione III del capo XVIII del titolo VII del libro IV. 2. Nel caso di sopraggiunta inabilita' fisica in servizio e per cause di servizio di guerra, sono applicate per analogia le disposizioni dell'articolo 1335.

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