Decreto legislativo 66/2010
Art. 1709 — Non idoneita' all'avanzamento
Art. 1709. Non idoneita' all'avanzamento 1. Il milite, graduato o sottufficiale, che per due volte consecutive e' giudicato "non idoneo", resta escluso in modo definitivo dall'avanzamento. 2. Sono, inoltre, esclusi dall'avanzamento i militi, graduati o sottufficiali che, chiamati in servizio per istruzione, per tre volte consecutive non si sono presentati, anche se la loro assenza e' stata causata da un giustificato motivo.
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