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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1704 — Giudizi di avanzamento

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1704parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1704. Giudizi di avanzamento 1. I giudizi d'avanzamento in tempo di pace sono formulati dalle autorita' seguenti: a) per i militi e graduati di truppa: 1) dal capo dell'unita' o servizio (giudizio di 1° grado); 2) dal consigliere delegato al personale del centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado); 3) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione di cui all'articolo 1691 (giudizio di 3° grado e decisivo); 4) se si tratta di candidati in congedo, il giudizio di 1° grado e' formulato dal consigliere delegato al personale e quello di 2° grado dalla commissione del personale; b) per i sottufficiali: 1) dal consigliere delegato al personale del centro di mobilitazione, in seguito a parere o proposta del capo dell'unita' o servizio (giudizio di 1° grado); 2) dalla commissione del personale del centro di mobilitazione (giudizio di 2° grado); 3) dal presidente nazionale dell'Associazione (giudizio di 3° grado e decisivo). 2. Per le promozioni a maresciallo ordinario, capo e maggiore, il giudizio di 3° grado e' dato dalla commissione centrale del personale di cui all'articolo 1641 e quello decisivo dal presidente nazionale. 3. Per le promozioni dal grado di maresciallo maggiore a sottotenente, di cui all'articolo 1703, oltre al parere del presidente nazionale, occorrono l'approvazione e il giudizio decisivo del Ministro della difesa, in conformita' al disposto dell'articolo 1692. 4. La commissione del personale dei centri di mobilitazione e la commissione centrale deliberano sulla idoneita' all'avanzamento di ciascun proposto a maggioranza di voti. 5. Il giudizio sull'avanzamento e' sintetizzato in una delle due seguenti formule: <<idoneo>> o <<non idoneo>>. 6. Il giudizio di non idoneita' e' sempre motivato dall'autorita' giudicante, specificando in quale dei requisiti indicati dall'articolo 1702 l'interessato e' giudicato insufficiente. 7. Per il tempo di guerra provvede l'articolo 1713.

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