Decreto legislativo 66/2010
Art. 17 — Servizio di assistenza spirituale
Art. 17. Servizio di assistenza spirituale 1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per assicurare l'esercizio delle pratiche di culto del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualita' di cappellani militari, e' disciplinato dal titolo III del libro V.
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