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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1675 — Incompatibilita'

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1675parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1675. Incompatibilita' 1. Non possono far parte della commissione centrale del personale, riunita in commissione di disciplina, o della commissione di disciplina di cui all'articolo 1674: a) persone che prestano servizio permanente presso il comitato centrale o il centro di mobilitazione, cui spetta di convocare la commissione; b) persone che sono tra loro parenti o affini sino al terzo grado incluso; c) l'offeso o il danneggiato e le persone che sono parenti o affini, fino al quarto grado incluso, con l'inquisito o con l'offeso o danneggiato; d) chiunque ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare, e chi per ufficio ha dato parere in merito; e) persone che, in qualsiasi modo, hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto ovvero sono state sentite come testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.

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