Decreto legislativo 66/2010
Art. 1661 — Transito nel ruolo di riserva
Art. 1661. Transito nel ruolo di riserva 1. Il personale direttivo iscritto nel ruolo normale transita d'ufficio dal ruolo mobile al ruolo di riserva, conservando il grado e l'anzianita', e puo' essere impiegato per i servizi territoriali, quando raggiunge i limiti di eta' indicati nella seguente tabella: a) maggior generale (medico o commissario): anni 65; b) colonnello (medico o commissario): anni 65; c) tenente colonnello (medico o commissario): anni 65; d) maggiore (medico, chimico-farmacista, commissario): anni 63; e) cappellano capo della Croce rossa italiana: anni 65; f) capitano (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 60; g) cappellano della Croce rossa italiana: anni 65; h) tenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58; i) sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario, contabile): anni 58.
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