Decreto legislativo 66/2010
Art. 1655 — Giuramento
Art. 1655. Giuramento 1. Tanto il personale direttivo, quanto il personale di assistenza, dopo nominato, presta giuramento in conformita' al disposto dell'articolo 621, comma 6 e con le formalita' stabilite dal regolamento. 2. Il giuramento e' effettuato alla presenza del comandante del centro di mobilitazione o di un ufficiale della Croce rossa italiana appositamente delegato.
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