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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1645 — Ufficiali contabili

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Art. 1645. Ufficiali contabili 1. Possono ottenere la nomina a sottotenente contabile della Croce rossa italiana gli aspiranti che si trovano nelle condizioni seguenti: a) hanno conseguito il diploma di ragioneria; b) hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e danno prova di aver disimpegnato almeno per un anno, funzioni effettive di ragioneria presso un ufficio pubblico o presso una importante azienda privata; c) pur non avendo i titoli di studio di cui alle lettere a) e b), hanno ottenuto il passaggio all'ultimo corso d'istituto tecnico o di liceo scientifico e ricoprono un impiego nei quadri organici di ragioneria di un'amministrazione pubblica o dei principali istituti di credito, ovvero di importanti ditte commerciali, con funzioni direttive.

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