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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1643 — Ufficiali medici e farmacisti

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1643parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1643. Ufficiali medici e farmacisti 1. Possono ottenere la nomina a sottotenenti medici della Croce rossa italiana gli aspiranti in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. 2. Possono ottenere la nomina a sottotenente chimico-farmacista della Croce rossa italiana gli aspiranti in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.

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