Decreto legislativo 66/2010
Art. 1643 — Ufficiali medici e farmacisti
Art. 1643. Ufficiali medici e farmacisti 1. Possono ottenere la nomina a sottotenenti medici della Croce rossa italiana gli aspiranti in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. 2. Possono ottenere la nomina a sottotenente chimico-farmacista della Croce rossa italiana gli aspiranti in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.