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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1629 — Gerarchia

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1629parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1629. Gerarchia 1. La gerarchia nei gradi del personale militare della Croce rossa italiana e' la seguente: a) Personale direttivo (ufficiali): 1) maggior generale (medico o commissario); 2) colonnello (medico o commissario); 3) tenente colonnello (medico o commissario); 4) maggiore (medico, chimico-farmacista o commissario); 5) cappellano capo della Croce rossa italiana; 6) capitano (medico, chimico-farmacista, commissario contabile); 7) cappellano della Croce rossa italiana; 8) tenente (medico, chimico-farmacista, commissario contabile); 9) sottotenente (medico, chimico-farmacista, commissario contabile); b) Personale di assistenza (sottufficiali): 1) maresciallo maggiore; 2) maresciallo capo; 3) maresciallo ordinario; 4) sergente maggiore; 5) sergente; c) Personale di assistenza (militari di truppa): 1) caporal maggiore; 2) caporale (infermiere, meccanico, automobilista conducente, cuoco); 3) milite (infermiere, inserviente, portaferiti, trombettiere, lavandaio, aiuto di cucina). 2. Nel regolamento e' riportata la corrispondenza con i gradi delle Forze armate.

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