Decreto legislativo 66/2010
Art. 1618 — Promozioni dei cappellani militari in congedo
Art. 1618. Promozioni dei cappellani militari in congedo 1. Per le promozioni dei cappellani militari della riserva si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni per l'avanzamento dei cappellani militari in servizio permanente. 2. Per essere scrutinato per l'avanzamento il cappellano militare della riserva deve aver prestato, nel grado rivestito, almeno tre anni di servizio e aver riportato nel triennio qualifica non inferiore a ottimo. 3. Il cappellano militare della riserva puo' essere promosso solo dopo che sono stati promossi i cappellani militari in servizio permanente di pari grado e anzianita'.
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