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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1614 — Avanzamento dei cappellani militari addetti

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1614parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1614. Avanzamento dei cappellani militari addetti 1. I cappellani militari addetti, che hanno compiuto il periodo di permanenza minima nel grado stabilito dall'articolo 1612 e quattro anni di effettivo servizio con qualifica di ottimo, sono designati per la promozione, a giudizio della Commissione di avanzamento, secondo l'ordine di anzianita'.

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