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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1612 — Periodi di permanenza minima nel grado

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Art. 1612. Periodi di permanenza minima nel grado 1. Gli anni di anzianita' minima nel grado richiesta per l'inserimento nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) cappellano capo: 9 anni; b) secondo cappellano capo: 7 anni. 2. Gli anni di anzianita' minima nel grado richiesta per la promozione ad anzianita', sono i seguenti: a) cappellano addetto: 6 anni; b) cappellano capo: 11 anni; c) primo cappellano capo: 4 anni.

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