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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1596 — Collocamento in congedo assoluto

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Art. 1596. Collocamento in congedo assoluto 1. Il cappellano militare cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto al compimento dei seguenti limiti di eta': a) 68 anni, se primo cappellano militare capo; b) 65 anni, se cappellano militare capo o cappellano militare addetto.

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