Decreto legislativo 66/2010
Art. 1591 — Provvedimenti di richiamo
Art. 1591. Provvedimenti di richiamo 1. Nei limiti di cui all'articolo 1590, le chiamate in servizio temporaneo e i collocamenti in congedo illimitato dei cappellani militari delle categorie di complemento e della riserva sono disposti con decreto del Ministro della difesa, su proposta dell'Ordinario militare.
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