Decreto legislativo 66/2010
Art. 159 — Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri
Art. 159. Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri 1. L'Arma dei carabinieri, quale Forza militare di polizia ai sensi dell'articolo 155: a) assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza dei cittadini, della loro incolumita' e della tutela della proprieta', ai sensi della legislazione vigente; b) svolge le funzioni di struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225; c) espleta gli altri compiti previsti dalla normativa vigente. Nota all'art. 159: - Per la legge 24 febbraio 1992, n. 225 si vedano le note all'articolo 92.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.