Decreto legislativo 66/2010
Art. 1583 — Cessazione dal servizio permanente d'autorita'
Art. 1583. Cessazione dal servizio permanente d'autorita' 1. Il cappellano militare puo', su proposta dell'Ordinario militare approvata dal Ministro, nell'interesse del servizio, essere collocato d'autorita' nella riserva; il diritto al trattamento di quiescenza e' disciplinato dall'articolo 1625.
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