Decreto legislativo 66/2010
Art. 1576 — Norma di rinvio in materia di sospensione dall'impiego
Art. 1576. Norma di rinvio in materia di sospensione dall'impiego 1. Per la sospensione dall'impiego si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della sezione IV del capo III del titolo V del libro IV. 2. La sospensione precauzionale, tranne il caso previsto dall'articolo 915, e' disposta sentito il parere dell'Ordinario militare.
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