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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1565 — Cause dell'aspettativa

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1565parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1565. Cause dell'aspettativa 1. L'aspettativa e' la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause: a) prigionia di guerra; b) infermita' temporanee provenienti da cause di servizio; c) infermita' temporanee non provenienti da cause di servizio; d) motivi privati. 2. L'aspettativa e' disposta: a) di diritto, per la causa di cui alla lettera a) del comma 1; b) a domanda o d'autorita', per le cause di cui alle lettere b) e c) del comma 1; c) soltanto a domanda, per la causa di cui alla lettera d) del comma 1. 3. Le cause indicate alle lettere b) e c) sono accertate nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato. 4. Prima del collocamento in aspettativa per infermita', al cappellano militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. 5. L'aspettativa per motivi privati e' concessa, previo parere dell'Ordinario militare, subordinatamente alle esigenze del servizio, e non puo' avere durata inferiore a quattro mesi. Se l'aspettativa ha durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi, l'interessato puo' fare domanda di richiamo anticipato in servizio. 6. Il tempo trascorso in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' temporanea proveniente da causa di servizio e' computato per intero ai fini dell'avanzamento.

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