Decreto legislativo 66/2010
Art. 1559 — Nomina
Art. 1559. Nomina 1. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, nei limiti dell'organico e secondo le norme dell'articolo 1548, ai cappellani militari addetti di complemento che: a) presentano apposita domanda; b) hanno prestato almeno due anni di servizio continuativo riportando la qualifica di ottimo; c) non hanno superato il 50° anno di eta'. 2. La nomina a cappellano militare addetto in servizio permanente e' conferita, altresi', agli allievi cappellani militari che: a) hanno superato il prescritto ciclo di formazione per l'ordinazione sacerdotale presso il relativo istituto; b) hanno svolto almeno due anni di servizio in qualita' di cappellani militari addetti di complemento; c) sono riconosciuti idonei a giudizio dell'Ordinario militare; d) non hanno compiuto il 50° anno di eta'.
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