Decreto legislativo 66/2010
Art. 1550 — Giuramento
Art. 1550. Giuramento 1. Il cappellano militare, all'atto di assumere servizio, presta giuramento con la formula e secondo le modalita' previste per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato. 2. Per il cappellano militare che non presta giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.
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