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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1535 — Nuove designazioni

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1535parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1535. Nuove designazioni 1. Fermo restando l'organico fissato dall'articolo 1533 possono essere effettuate nuove designazioni agli uffici di Vicario generale militare e di Ispettore all'atto della nomina dell'Ordinario militare. Entro sei mesi dalla predetta nomina il Vicario generale militare e gli Ispettori non confermati ai predetti uffici sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri con gli stessi effetti giuridico-economici previsti per gli ufficiali pari grado delle Forze armate.

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