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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1533 — Direzione del Servizio di assistenza spirituale

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1533parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1533. Direzione del Servizio di assistenza spirituale 1. L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale e' devoluta all'Ordinario militare per l'Italia, il quale e' coadiuvato dal Vicario generale militare e da tre ispettori che fanno parte della sua Curia. 2. L'Ordinario militare e il Vicario generale militare sono assimilati di rango, rispettivamente, al grado di tenente generale e di maggiore generale. Gli ispettori sono assimilati di rango al grado di brigadiere generale. 3. Il Vicario generale militare sostituisce l'Ordinario militare nei casi di assenza o di impedimento e lo rappresenta quando non puo' personalmente intervenire. 4. La giurisdizione ecclesiastica dell'Ordinario militare si esercita sui cappellani militari, sul personale religioso maschile e femminile addetto agli ospedali militari, sul personale delle Forze armate dello Stato e su quei Corpi la cui assistenza spirituale e' affidata all'Ordinario militare dalle autorita' governative d'intesa con la superiore autorita' ecclesiastica. 5. I cappellani militari hanno competenza parrocchiale nei riguardi del personale e del territorio sottoposto alla propria giurisdizione ecclesiastica.

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