Decreto legislativo 66/2010
Art. 153 — Reparti elicotteri dell'Esercito italiano e della Marina militare
Art. 153. Reparti elicotteri dell'Esercito italiano e della Marina militare 1. L'Aeronautica militare provvede, anche nel campo degli elicotteri, al controllo della circolazione aerea e alla determinazione delle procedure e norme inerenti a tale circolazione, nonche' all'organizzazione, funzionamento ed esercizio del soccorso aereo e del trasporto aereo, salva la facolta' da parte dell'Esercito italiano e della Marina militare di utilizzare gli elicotteri di cui dispongono per esigenze contingenti di soccorso e di trasporto riguardanti le proprie unita'. 2. All'Aeronautica militare competono, inoltre, la direzione e il coordinamento dell'impiego degli elicotteri in quelle attivita' che comportino il concorso di elicotteri di piu' Forze armate.
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