Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1517
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1517 — Uniforme e impiego

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1517parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1517. Uniforme e impiego 1. Il personale della banda, in servizio, indossa le uniformi stabilite dagli appositi regolamenti. 2. Il relativo armamento del personale della banda dell'Arma dei carabinieri non e' portato nella esecuzione dei concerti. 3. Al personale delle bande musicali e' vietato svolgere qualsiasi attivita' esterna alla banda stessa, senza esplicita preventiva autorizzazione delle autorita' dalle quali dipende l'impiego della rispettiva banda. 4. Agli orchestrali puo' essere richiesto, in caso di necessita', di espletare temporaneamente altra parte o di suonare strumento affine. 5. Sono considerati strumenti affini: a) flauto, ottavino; b) oboe, corno inglese; c) l'intera famiglia dei clarinetti e l'intera famiglia dei saxofoni; d) fagotto, contrabasso ad ancia; e) corno; f) tromba in Sib, tromba in Fa, tromba in Sib basso, flicorno sopranino in Mib, flicorno soprano in Sib; flicorno contratto in Mib; g) trombone tenore, trombone basso in Fa, flicorno tenore, flicorno basso, flicorno basso grave in Fa e in Mib, flicorno contrabasso, trombe contrabasso; h) percussioni in generale (compreso il pianoforte).

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1516 Art. 1518 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.