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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1511 — Organici delle Bande

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Art. 1511. Organici delle Bande 1. La dotazione organica di ciascuna banda musicale di Forza armata e' cosi' determinata: a) un maestro direttore; b) un maestro vice direttore; c) centodue orchestrali; d) un archivista. 2. Il personale della banda e' compreso nell'organico della Forza armata di appartenenza. 3. Alla banda non possono essere assegnati, nemmeno in qualita' di orchestrali aggregati o di allievi orchestrali, militari in eccedenza all'organico stabilito al comma 1.

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