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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1500 — Allievi degli istituti militari

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Art. 1500. Allievi degli istituti militari 1. Le licenze e i permessi per gli allievi degli istituti militari di istruzione e formazione sono concessi in base a quanto previsto dal regolamento e dalla normativa dei rispettivi istituti di istruzione e formazione.

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