Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 150
Decreto legislativo 66/2010

Art. 150 — Corpo sanitario aeronautico

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/150parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 150. Corpo sanitario aeronautico 1. Il Corpo sanitario aeronautico, costituito dagli ufficiali medici d'aeronautica, esercita funzioni direttive e tecnico-professionali intese: a) ad accertare la idoneita' psico-fisica, attraverso servizi generali e speciali, del personale dell'Aeronautica militare, l'idoneita' al volo del personale militare e di altre pubbliche amministrazioni, nonche' l'idoneita' psico-fisica e la persistenza di tale idoneita' degli aspiranti al conseguimento di licenze e attestati aeronautici; b) a curare l'integrita' fisica e tutelare l'igiene del personale dell'Aeronautica militare, provvedendo, a tali fini, all'allestimento e ai rifornimenti dei servizi e dei materiali occorrenti; c) allo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale dell'Aeronautica militare. 2. Il Corpo sanitario aeronautico presiede al funzionamento tecnico e amministrativo: a) degli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare; b) dei servizi sanitari ordinativamente costituiti; c) di magazzini e stabilimenti vari. 3. Per le infermita' di carattere generale, si provvede altresi' al servizio sanitario dell'Aeronautica militare, con gli stabilimenti sanitari dell'Esercito italiano e della Marina militare, previ accordi con gli stati maggiori interessati.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 149 Art. 151 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.