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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1497 — Sanitario di fiducia

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Art. 1497. Sanitario di fiducia 1. In caso di malattia che determina un ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, ha il diritto di chiedere al direttore dello stabilimento, se le condizioni lo consentono, il trasferimento in altro luogo di cura civile di sua scelta, assumendosene il relativo onere di spesa. In ogni caso di ricovero per cura in ospedale militare, il militare, o un suo familiare, puo' richiedere, sempre a proprie spese, l'intervento di un consulente di fiducia.

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