Decreto legislativo 66/2010
Art. 1492 — Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale
Art. 1492. Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale 1. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio non possono assumere l'ufficio di giudice popolare. 2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario.
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