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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1490 — Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio

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Art. 1490. Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio 1. Il personale militare e' ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio. 2. I militari possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale. Sono iscritti in una lista aggiunta. 3. La loro iscrizione nelle relative liste e' fatta a cura del presidente del seggio elettorale. 4. E' fatto loro divieto di recarsi inquadrati o armati nelle sezioni elettorali.

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