Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 66/2010Art. 1476
Decreto legislativo 66/2010

Art. 1476 — Organo centrale, organo intermedio, organo di base

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1476parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1476. Organo centrale, organo intermedio, organo di base 1. Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dagli articoli del presente capo. 2. Gli organi della rappresentanza militare si distinguono: a) in un organo centrale, a carattere nazionale e interforze, articolato in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria - ufficiali, sottufficiali e volontari - e in sezioni di Forza armata o di Corpo armato - Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza; b) in un organo intermedio presso gli alti comandi; c) in un organo di base presso le unita' a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata o Corpo armato. 3. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. L'organo di base e' costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna Forza armata o Corpo e' proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 66/2010 · fonte Normattiva ↗

← Art. 1475 Art. 1477 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.