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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1442 — Medaglie al valore dell'Arma dei carabinieri

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1442parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1442. Medaglie al valore dell'Arma dei carabinieri 1. Le medaglie d'oro e d'argento al valore dell'Arma dei carabinieri sono concesse a coloro che, in attivita' militari non belliche e in condizioni di estrema difficolta', hanno dimostrato spiccato coraggio e singolare perizia, esponendo la propria vita a manifesto rischio per: a) salvare persone esposte a imminente e grave pericolo oppure per impedire o diminuire il danno di un grave disastro; b) garantire l'applicazione della legge, anche internazionale, con particolare riferimento alla tutela dei diritti umani; c) tenere alti il nome e il prestigio dell'Arma dei carabinieri, anche all'estero. 2. Per l'attribuzione della medaglia d'oro si richiede il concorso di circostanze tali da rendere l'atto compiuto meritorio e degno di massima lode nonche' la condizione essenziale che ne e' derivato grande onore all'Arma dei carabinieri. 3. La medaglia di bronzo e' concessa per atti e imprese compiuti senza manifesto pericolo di vita.

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