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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1436 — Istituzione

ELI /it/decreto-legislativo/2010/03/15/66/art/1436parte di Decreto legislativo 66/2010
Art. 1436. Istituzione 1. Gli atti di coraggio diretti a salvare vite umane in mare, a impedire sinistri marittimi o ad attenuarne le conseguenze, le attivita' e gli studi volti allo sviluppo e al progresso della Marina militare italiana, nonche' le singole azioni di merito caratterizzate da spiccata perizia da cui sono derivati lustro e decoro alla marineria italiana, sono premiati con le seguenti ricompense: a) medaglia d'oro al valor di marina; b) medaglia d'argento al valor di marina; c) medaglia di bronzo al valor di marina; d) medaglia d'oro al merito di marina; e) medaglia d'argento al merito di marina; f) medaglia di bronzo al merito di marina. 2. Le ricompense di cui al comma 1 possono essere concesse a cittadini italiani e stranieri nonche' a comandi, corpi o enti che, partecipando collettivamente a imprese particolarmente difficili, hanno contribuito ad aumentare il prestigio della Marina militare.

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