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Decreto legislativo 66/2010

Art. 1421 — Atti di valore reiterati

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Art. 1421. Atti di valore reiterati 1. Gli atti di valore militare reiterati, se non comportano una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero. 2. Non e' consentito il conferimento di piu' decorazioni per un solo fatto d'armi, anche se molteplici sono stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona. 3. La commutazione di piu' decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non e' ammessa.

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