Decreto legislativo 66/2010
Art. 1416 — Proposta
Art. 1416. Proposta 1. Per i militari in servizio l'iniziativa della proposta puo' essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore piu' elevato. 2. Le proposte, corredate da tutti i documenti necessari per comprovare la realta' e le circostanze del fatto e per porre in evidenza tutti gli elementi del valore, sono avanzate per la via gerarchica, onde le autorita' superiori possano esprimere il proprio parere. 3. Esse sono trasmesse al Ministero competente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine e' prolungato fino a nove mesi. 4. Nelle proposte e nelle concessioni di decorazioni al valor militare sono tenute presenti le disposizioni dell'articolo 1425, circa i casi in cui si incorre nella perdita di diritto o discrezionale di esse.
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